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Parte siano tenuti di seguitare, per mantenimento et per honore de'reggimenti di Firenze, et per buono stato del comune et del popolo di Firenze. La quale bandiera fare si debbia come detto è, se piacerà a'priori et al gonfaloniere de la giustizia; et non altrimenti. Et se piacerà, allora il camarlingo paghi la detta bandiera de la pecunia della Parte, come comanderanno i capitani.

CAPITOLO XXVIII. Della menda de' cavalli de li ambasciadori.

Anche stanziato et ordinato é, ch'e cavalli delli ambasciadori o d'altri ch'andassero in servigio de la detta Parte, per fatto proprio de la detta Parte, i quali in quello officio si magagnassero o morissero, si debbiano mendare, de la pecunia de la detta Parte, secondo la stima fatta di cotali cavalli, o che si facesse per li officiali et stimatori de li quali fa menzione lo statuto che parla di cotali officiali; facta, et avuta fede piena per carte piuviche e degni testimoni de la morte o magagna di cotali cavalli, o che morti o magangnati siano in servigio de la detta Parte. Le quali carte, prove et fedi si debbiano vedere et stimare per li capitani et priori existenti. La quale stima fatta, il detto camarlingo pagare sia tenuto la stima de la morte o vero de la magagna di quelli cavalli, et secondo la provisione de'detti capitani; si veramente che stimare non si possa più che stimato fosse per lo comune di Firenze; nè detti istimatori, nè alcuno altro, stimare o mendare debbiano in tutto alcuno cavallo magagnato, se non solamente de la magagna onde magagnato fosse.

CAPITOLO XXIX. Come si debbono riporre le carte de la Parte.

Anche, acciò che le carte et le ragioni tutte et singule de la detta Parte et che siano utili per la detta Parte si riducano a una sollempne guardia per quella Parte, insieme con l'altre ragioni sapute piuviche de la detta Parte, acciò che più leggieremente, quando bisogna, se ne possa avere copia; fermato et statuto è, ch'e capitani de la detta Parte, al tempo del loro capitaneato, a tutto il loro podere siano tenuti et debbiano, al loro proprio saramento, si a le spese de la Parte effectualmente procurare, che apo loro, per la detta Parte, le dette carte et ragioni tutte de la detta Parte siano: et anche le carte de la pace fatta per lo venerabile padre messere lo frate Latino, vescovo d'Ostia et di Velletri, intra Guelfi et Ghibellini, et le scripture so

1 Il testo, d' Ostiensem et di Velletranum.

È noto come gli atti di questa pace fossero pubblicati dal Padre Ildefonso nel volume ix delle sue Delizie degli eruditi toscani, a pag. 68 e segg.

pra ciò date; et anche i bandi et le condannagioni loro, da chiunque l'avesse. Et quelle tutte, sanza alcuno mezo, mettano et ripongano, intra l'altre ragioni de la detta Parte, in una cassa apo i frati de'Servi di Santa Maria di Cafaggio: la quale serrare si debbia con tre serramenti et chiavi; l'una de le quali,. tenere debbiano i capitani, l'altra i priori de la pecunia, et l'altra i frati predetti. La quale diserrare non si possa se non in presenza de'capitani et de'priori, o de la maggiore parte di loro. Le quali tutte spese per la detta cassa et altre carte il camarlingo de la detta Parte, di comandamento de'detti capitani, in ogni cosa fare possa et debbia de la pecunia de la detta Parte, per quella Parte : e'l notaio de la detta Parte, ciascun mese, questo singulare statuto, per essere quello a memoria, leggere debbia et sia tenuto, per suo proprio saramento.

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Anche, che quando una volta fosse tenuto consiglio 1, et vinto non fosse et stanziato et fermo; che quelli capitani, per loro proprio saramento, a tutto il tempo del loro officio, più di quello non domandino o cerchino consiglio alcuno.

CAPITOLO XXXI.

Come si debbono ricevere quelli che volessero giurare Parte Guelfa.

Anche, s'avenisse che alcuno, o vero alcuni, volessero essere ricevuti et giurare a questa Parte, o vero che dicesse o dicessero di volere essere aprovato per Guelfo per alcuna cagione; fermato et stanziato è, che i capitani che allora saranno, in veruna maniera consentiscano; ma abbiano il loro consiglio de'x de la credenza de la detta Parte, o vero le due parti di loro, almeno. Et dinanzi da loro proposto per uno de'capitani di quello ricevere o giurare, come vinto sarà prima a sedere et a levare, et poi a fave nere et bianche, abbia piena fermezza; si veramente ch'anche si fermasse per le due parti almeno de' consiglieri del Consiglio generale, del Consiglio del sexanta de la detta Parte, o vero di loro almeno L, tutti insieme in persona convocati et ragunati, per comandamento de' capitani, per li messi de la detta Parte, com'è usanza. E colui o coloro, per lo quale o vero per li quali, le dette sollennitadi servate, cosi fermato sarà, i detti capitani in cotale consiglio generale, o vero maggiore, come a loro piacerà, lui et loro ricevano et giurare facciano, per quella Parte, al modo usato, a

1 Il t. l., quando semel teneretur consilium de uno, et non esset obtentum etc.

questa Parte de'Guelfi de la città di Firenze. Ma i Guelfi per
lo tempo
passato rubelli, o vero confinati, o vero condannati per cagione de la
detta Parte, et loro discendenti per linea masculina, se non si fossero
evidentemente acostati a'Ghibellini, siano avuti et tratti a ogni cosa
per veri guelfi, et approvati legittimamente, in detto et in fatto, de
la detta Parte.

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Anche, acciò che i ghibellini grandi, et li altri ghibellini de la città di Firenze et del distretto, non si rallegrino d'alcuna difensione o promissione d'alcuno o vero alcuni de'capitani de la detta Parte, è fermo et stabilito; ch'e capitani de la detta Parte, o vero alcuni di loro, non possano entrare mallevadore per alcuno ghibellino in alcuna corte del comune di Firenze, durante il suo officio, sotto pena di lb. L. Et ciascuno possa accusare cotale capitano contra facente, et debbia avere meza la pena, et l'altra meza il comune di Firenze.

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Anche, per reverenzia de la Vergine Maria, vera guardia de la detta Parte, nella sua veneranda festa del mese d'agosto, il camarlingo de la detta Parte, di licentia et mandato de'capitani che per lo tempo saranno, faccia fare uno torchio di cera com'è usanza, di costo infino di soldi L; il quale facciano dare et offerere, ne la vilia o ne la mattina de la detta festa, a l'altare de la chiesa di Santa Maria sopra Porta, per alluminare il Corpo di Cristo.

CAPITOLO XXXIV.

D'atare chi, vegnendo al consiglio, fosse inpedito.

Anche, acciò che tutti et singuli de la detta Parte, richesti per la detta Parte, possano venire et stare liberamente al consiglio de la detta Parte; stanziato et ordinato è, che se alcuno od alcuni fosse impedito al detto consiglio vegnendo o stando per alchune corti del comune di Firenze; in quel caso i capitani de la detta Parte per loro medesimi, o per chui vorranno, in nome et a le spese de la detta Parte, siano tenuti et debbiano aiutare cortesemente et honestamente per quella Parte cotale inpedito o inpediti.

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CAPITOLO XXXV.

Della licenzia fare domandare,

quando li capitani volessero parlare a li officiali.

Anche, ch'e capitani de la detta Parte, quando et quante volte andare volessero o vero mandare per la Parte, per alcuna cagione, dinanzi a messere la podestà o capitano od officio de'signori priori o gonfaloniere di giustitia del comune di Firenze, o vero d'alcuno di loro, per maggiore honore et costanzia di que'capitani et de la Parte, domandino o dimandare facciano la licenza, s'andare o mandare possano a ricordare utili cose de la detta Parte et del comune, signori et amici et comuni de la detta Parte, et fare convenevoli prieghi, come a que'capitani più convenevole, più honorevole et più saviamente a tanto fatto parrà che si convenga.

CAPITOLO XXXVI.

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Che a ciascuna possessione de la Parte si dipinga l'arme de la Parte.

Anche, acciò che le case et le possessioni de la Parte siano conosciute; stanziato et ordinato è, che in ciascuna casa de la detta Parte, in cittade et in contado, sia dipinta et dipingasi l'arme de la detta Parte Guelfa.

CAPITOLO XXXVII. Che due volumi di Statuti abbia la Parte;

e l'uno sia incatenato al desco.

Anche, acciò che li Statuti de la detta Parte etiandio a'layci siano manifesti; proveduto è, che due volumi di Statuti presenzialmente si facciano, uno per lectera et l'altro in volgare. Il quale Statuto in volgare stare debbia nel palagio de'detti capitani, legato al desco del detto notaio con una catenella, si che continuamente si possa leggere et vedere. Et l'altro Statuto stea appo i capitani, o a cui e' diputassero.

CAPITOLO XXXVIII.

Del favore che debbono avere le ragioni de la detta Parte.

Anche è stanziato et ordinato in favore et utilità de la detta Parte, che messere podestà, o vero vicario di re, il capitano et l'esecutore de li ordinamenti de la giustitia, et i loro giudici et officiali, presenti et che saranno, siano tenuti et debbiano aiutare et difendere li segniori capitani, priori de la pecunia, il notaio, avocati, sindichi et messi, et altri tutti officiali de la detta Parte, et generalmente quella Parte et università; et le ragioni di quella Parte mantenere, et mandare ad esecuzione, non obstante le ferie; alcune brievemente et sommaria ·

mente, et sanza strepito o figura di giudicio, et ogni ragione et giudicio omesso, a domandagione de la detta Parte et del suo sindico o procuratore, quante volte indi fossero richesti, o dinanzi a loro domandato. Et che niuno altro officiale, di qualunque generatione o condizione sia, nella città, contado o distretto di Firenze, stante, o vero che per lo tempo fosse, o vero altra persona, possa et sia licito, ardisca o presummi a petitione d'alcuna persona o vero sanza petitione, o vero in altro modo che dire o pensare si potesse, cognoscere o finire dirittamente o indirittamente, o vero per oblico fare, in preiudicio de la detta Parte et università, o vero alcuna cosa di ragione o di fatto contra quella Parte et università, o vero beni o ragioni le quali si tenessero et possedessero in mobili et inmobili, per quella Parte et università, o vero in suo nome, o vero che si terranno o vero possederanno per quella Parte, o vero suo notaio; o vero in quelli alchuna executione fare o far fare, in giudicio o fuori di giudicio. O se alcuna executione o novità fatta fosse per alcuno officiale de'quali di sopra si fa menzione, ne’beni, cose o ragioni de la detta Parte, o che per quella Parte si tenessero o possidessero, sia casso et vano. Et se alcuno officiale, o vero altra persona, contra le predette cose od alcuna de le predette facesse o fare facesse, sia punito et condannato per lo detto messer podestà, capitano, o vicario, od esecutore predecto, per ciascuna volta, in lb. MM f. p., pagare al comune di Firenze: et quello che fatto fosse, non vaglia né tenga. Et che solamente i predetti messere podestà o vero vicario, capitano, executore et giudice de la camera, et de la gabella, il giudice dell'apellagione et de' beni de'rubelli contra la detta Parte et università, abbiano cognitione. Et che i predetti messere podestà, capitano et vicario et executore siano tenuti et debbiano il presente capitolo o vero ordinamento observare et observare fare per ciascuno officiale che é o che fosse ne la città et nel contado di Firenze o distretto, di qualunque condizione fosse; et loro distrignere in persona et avere all'oservagione del presente statuto; et chi contra facesse punire delle predette pene in avere et persona, a suo arbitrio, et come volessero et a loro piacesse. Et che niuno officiale presente, o che sarà nella città, contado et distretto di Firenze, o vero altra persona, possa o sia licito contra le predette cose od alcuna d'esse, che si chontengano in questo statuto, alcuna cosa fare od ordinare directamente o per oblico; et se fatte fossero, non vagliano né tengano. Et ciascuno contrafacente, la podestà, vicario, capitano et executore de li ordini de la giustitia del comune et del popolo di Firenze possano punire in avere et persona, come a loro piacerà. Salvo ne le predette cose et ciascuna di quelle, che contra questo statuto fare si possa solamente per li albitri del comune et del popolo di Firenze, i quali s'eleggessero et facessero, secondo la forma delli Statuti del comune di Firenze: o vero per li

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